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DECRETO "MILLEPROROGHE" 2017: LE SCADENZE POSTICIPATE RIGUARDANTI IL MONDO DEL LAVORO
Data: 04/03/2017

Con legge 27 febbraio 2017 n. 19, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge c.d. "Milleproroghe" n. 244/2016, il Legislatore, secondo una prassi in uso ormai da qualche anno, ha varato una serie di norme il cui scopo principale è quello di differire nel tempo una serie di obblighi normativi.

L’intervento legislativo nel campo del lavoro ha riguardato, in sintesi, le seguenti principali misure:

1. Collocamento obbligatorio (legge n. 68/1999 e s.m.i.): con il decreto legislativo n. 151/2015, entrato il vigore il 24 settembre del 2015, era stata introdotta, tra le novità che riguardavano la legge n. 68/1999 sull'avviamento al lavoro dei portatori di handicap, quella che imponeva ai datori di lavoro dimensionati sui 15 dipendenti, di assolvere, entro i 60 giorni successivi a quello in cui sarebbe scattato l’obbligo (01 gennaio 2017), l’onere della assunzione di un disabile con richiesta nominativa, e non soltanto in caso di nuova assunzione come affermava la precedente disciplina (ossia, dopo esser passati a 16 lavoratori in organico). Con il c.d. "Milleproroghe", il termine per il passaggio alla nuova normativa è stato differito al 01 gennaio 2018, con l’obbligo di assunzione che scatterà il successivo 01 marzo 2018.

2. Disoccupazione dei collaboratori (DIS-COLL): la DIS-COLL, introdotta in via sperimentale dal decreto legislativo n. 22/2015 e, successivamente prorogata al 31 dicembre 2016, è stata ulteriormente prorogata al 30 giugno 2017. Essa riguarda i collaboratori coordinati e continuativi che hanno perso il lavoro.

3. Libro Unico del Lavoro (LUL) telematico: l’art. 15 del decreto legislativo n. 151/2015 aveva fissato al 01 gennaio 2017 la data a partire dalla quale la conservazione telematica dei LUL dovesse avvenire presso il Ministero del Lavoro: ora, la data viene differita al 01 gennaio 2018. Nel frattempo, i datori di lavoro potranno continuare a tenere il LUL con le modalità finora seguite.

4. Infortuni sul lavoro: l’obbligo della denuncia, ai soli fini statistici, previsto in caso di infortunio sul lavoro che comporti l’assenza dal lavoro per un giorno soltanto, con esclusione di quello in cui si è verificato l’evento, era stato fissato al 12 aprile 2017. Ora, tale onere slitta al successivo 12 ottobre 2017. Pertanto, i datori di lavoro che dovessero ricevere un certificato medico con le caratteristiche appena evidenziate non sono tenuti, fino a tale data, ad effettuare la denuncia all’Inail nelle 48 ore successive.

5. Restituzione dello 0,1% sulle pensioni erogate: il recupero dello 0,1% (legato all'andamento negativo dell’inflazione) sulle pensioni pagate nel 2015 in un massimo di 4 rate, già oggetto di rinvio, viene posticipato ulteriormente al 01 gennaio 2018.


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