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Il DOPO-VOUCHER: la NUOVA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI è legge. Quali novità per le imprese?
Data: 26/06/2017

Con la vigenza della Legge n. 96/2017 dal 24 giugno 2017, entra in campo la nuova disciplina delle "Prestazioni Occasionali", che ha sostituito il lavoro accessorio (c.d. voucher) abrogato nel marzo 2017.

Per la piena operatività della legge, tuttavia tutto dipenderà ora dai tempi di implementazione del nuovo sistema telematico a carico dell’Inps, il quale ad ogni modo dovrebbe diventare operativo nei primi giorni di luglio 2017.

Ecco, in estrema sintesile novità:

  • il nuovo contratto di prestazione occasionale per le imprese:

I) Chi può utilizzarlo?

- committenti che abbiano alle proprie dipendenze non più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

II) Chi in ogni caso NON può utilizzarlo?

- imprese agricole (salvo alcune eccezioni), dell’edilizia e settori affini;

- imprese nell'ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;

- committenti per retribuire lavoratori con i quali abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

III) Quali sono i limiti nel corso di un anno civile?

a) Per ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità di committenti, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000,00 euro;

b) per ciascun committente, con riferimento alla totalità dei lavoratori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000,00 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni lavoratore in favore del medesimo committente, compensi di importo non superiore a 2.500,00 euro.

IV) Modalità di fruizione?

- La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro (escluso il settore agricolo), per un costo totale per il committente di circa 12,37 euro. Sono interamente a carico del committente la contribuzione alla Gestione separata Inps nella misura del 33 % del compenso e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella misura del 3,5 % del compenso;

- l’attivazione dovrà avvenire almeno un’ora prima tramite piattaforma Inps, ove dovranno essere comunicati: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l’oggetto della prestazione; d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione.

V) Quali sanzioni in caso di violazioni?

- In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui alla lettera c) precedente, o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;

- in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione, ovvero di uno dei divieti di cui ai punti I) e II) precedenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

  • Oltre alle imprese, potranno accedere alla nuova tipologia contrattuale anche:

-  i privati mediante il c.d. nuovo “Libretto Famiglia”, ma solamente per alcune tipologie di servizio (esempio: piccoli lavori domestici, giardinaggio, pulizia, assistenza domiciliare a bambini e anziani, insegnamento privato);

- le amministrazioni pubbliche in ipotesi tassative, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali, nel rispetto dei vincoli previsti in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile.

Fonte: art. 54 bis, Legge 21/06/2017 n° 96, G.U. 23/06/2017.

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