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Imprese esportatrici No Russia Clause: nuovi obblighi contrattuali per esportazione di prodotti sensibili.
Data: 20/03/2024

Il dodicesimo pacchetto sanzioni contro la Russia adottato il 18 dicembre 2023 contiene numerose previsioni che hanno l’obiettivo di colpire ulteriormente la capacità bellica della Russia prendendo di mira settori ad alto valore dell’economia russa e rendendo più difficile eludere le sanzioni UE.

Le misure antielusive hanno un rilevante impatto anche riguardo ai contratti internazionali con imprese che non hanno sede in Russia. In particolare, il nuovo articolo 12 octies del regolamento UE 833/2014, come ora modificato dal reg.to UE 2878/2023, prevede che i contratti di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo (quindi diverso dalla Russia) di determinati prodotti sensibili dovranno contenere una clausola contrattuale che prevede l’espresso divieto di riesportazione in Russia o per un uso in Russia.

Sono esclusi dall’applicazione della normativa i contratti che prevedono l’esportazione in uno dei paesi “partner” (ad oggi USA, Giappone, UK, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia e Svizzera) oltre che naturalmente le vendite all’interno dell’Unione Europea.

 

I beni per cui è previsto l’obbligo contrattuale

L’obbligo contrattuale riguarda l’esportazione di una gamma piuttosto ampia di beni che ricomprendono

 beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale (es. veicoli di navigazione aerea, motori e sue parti, dischi e pastiglie per freni, pneumatici, etc.)

 carboturbi e additivi per carburanti

 armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni

 prodotti comuni ma considerati dall’UE “ad alta priorità” (es. circuiti integrati elettronici, dispositivi a semiconduttore, condensatori elettrici, transistor, cuscinetti a sfere e a rulli, diodi, antenne, strumenti ottici, etc.)

 

Per verificare se l’esportazione di un determinato bene è ricompresa o meno nell’ambito di applicabilità della nuova normativa dovranno essere consultati gli allegati richiamati nell’art. 12 octies che contengono l’elenco delle merci identificate dalla rispettiva nomenclatura doganale, facendo particolare attenzione all’elenco dei prodotti comuni ad alta priorità, appositamente creato dal dodicesimo pacchetto, che ricomprende merci con caratteristiche tra loro diverse.

 

Obblighi contrattuali e di segnalazione

Nel caso in cui l’esportazione ricada nell’ambito di applicazione della norma, l’impresa europea dovrà far sì che il contratto contenga non solo l’espresso divieto di riesportazione in Russia ma anche rimedi adeguati in caso di sua violazione.

L’adeguatezza dei rimedi dipenderà naturalmente dal caso specifico (tipologia di contratto, merce, destinazione, etc.): potranno essere prese in considerazione penali, clausole risolutive espresse o altri meccanismi contrattuali. La norma prevede in capo all’esportatore europeo un obbligo di segnalazione alle autorità competenti nel caso in cui l’impresa venga a conoscenza della violazione del divieto di riesportazione in Russia commessa dalla controparte.

 

Applicazione temporale della norma

La norma si applicherà ai contratti stipulati a partire dal 20 marzo 2024. Entro tale data dovranno inoltre essere adeguati i contratti stipulati prima del 19 dicembre 2023, la cui esecuzione si protrarrà oltre il 20 dicembre 2024.

Non è necessario invece adeguare i contratti stipulati prima del 19 dicembre 2023, a condizione che la relativa esecuzione avvenga entro e non oltre il 20 dicembre 2024. Conclusioni Presupposto iniziale è la dovuta analisi doganale da parte dell’impresa dei prodotti rivolti all’esportazione verso qualsiasi Paese terzo diverso dai cd. Paesi partner: è fondamentale avere certezza sulla voce doganale definita dalla nomenclatura combinata UE, che determina se un bene è soggetto a tale nuovo obbligo contrattuale o se ne è esente.

A garanzia di una conformità, dunque, appaiono le verifiche in termini di classificazione doganale e, qualora rimangano ancora incertezze, l’utilizzo dello strumento dell’ITV (Informazione Tariffaria Vincolante), che fornisce all’azienda un parere dell’autorità doganale centrale in tema di voce doganale incontestabile da parte delle autorità in sede di sdoganamento. La nuova norma antielusiva introdotta dall’Unione Europea non solo impone alle imprese europee interessate ulteriori obblighi di compliance, ma può avere un impatto rilevante sull’operatività delle stesse, tenuto conto che le imprese dovranno informare preventivamente (e convincere) le controparti estere ad inserire nei contratti previsioni ad hoc in materia di sanzioni. Si tratterà di un’operazione non sempre agevole, ad esempio nei casi in cui tra le parti vi sia la prassi di concludere accordi verbali (o di scambiarsi ordini/conferme d’ordine).

Difficoltà potranno incontrarsi nei casi in cui le controparti utilizzino le proprie condizioni generali di acquisto (penso ad esempio agli operatori molto strutturati): dovrà essere trovata una soluzione operativa – se accettata dal compratore – per includere nella documentazione contrattuale il divieto di riesportazione in Russia ed i relativi rimedi contrattuali. Sta di fatto che le imprese europee non potranno che adeguarsi alla nuova normativa, anche tenuto conto del regime sanzionatorio previsto in caso di violazione dei regolamenti unionali in materia di misure restrittive.

 

Action for business

 verificare la corretta voce doganale del prodotto in esportazione verso i paesi diversi dai paesi partner e confrontarla con quella degli elenchi in regolamento;

 se il prodotto è compreso dalla norma e se si rientra nel periodo di applicazione della stessa, redigere con l’acquirente contratti concernenti l’esportazione;

 inserire nei medesimi la “no Russia clause” e i relativi rimedi.