News Pesaro Urbino

Abolizione totale dei voucher per lavoro accessorio dal 01 gennaio 2018: decreto legge n. 25/2017
Data: 18/03/2017

Gentilissimo imprenditore,

Ti informiamo che non si potranno più acquistare voucher per lavoro accessorio a far data dal 17 marzo 2017, giorno di pubblicazione del decreto legge n. 25/2017 in Gazzetta Ufficiale: quelli già richiesti entro tale data potranno essere utilizzati sino al 31 dicembre 2017

Il decreto legge n. 25/2017 rivede anche la disciplina della solidarietà negli appalti, cancellando – in caso di mancato pagamento dei lavoratori da parte dell'appaltatore - la preventiva escussione del patrimonio di quest'ultimo.


Un’ora per confermare il voucher: novità sul lavoro accessorio da ottobre 2016

Informiamo che da ottobre 2016 gli imprenditori ed i professionisti che utilizzano i voucher devono inviare all’Ispettorato del lavoro la comunicazione preventiva tramite e-mail entro 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna prestazione. Nello specifico:

·         per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, la e-mail dovrà indicare:

1.    i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;

2.    il luogo della prestazione; 

3.    il giorno di inizio della prestazione;

4.    l’ora di inizio e di fine della prestazione. 

·         per i soli imprenditori agricoli, la e-mail dovrà contenere: 

1.    i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;

2.    il luogo della prestazione;

3.    la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni (una forma di tutela nei casi di avversità metereologiche che possono ritardare l’inizio della giornata d’impiego nei campi).

La e-mail, per le prestazioni che si svolgano nel territorio della provincia, dovrà:

- essere inviata all’indirizzo: Voucher.Pesaro-Urbino@ispettorato.gov.it;

- riportare in oggetto il codice fiscale e ragione sociale del committente;

- non contenere allegati.

Si consiglia esplicitamente di salvare copia delle e-mail inviate e delle conferme di lettura ricevute (ai fini di una eventuale verifica ispettiva).

Anche eventuali modifiche o integrazioni alle comunicazioni effettuate dovranno essere inviate al medesimo indirizzo e- mail non oltre i 60 minuti precedenti l’inizio attività del lavoratore.

La sanzione amministrativa prevista per ogni omessa comunicazione riferita al singolo lavoratore va da 400 a 2.400 euro.

La nuova comunicazione si aggiunge così al già previsto obbligo di comunicazione di inizio attività all'Inps (si tratta di fatto dell'attivazione dei voucher per ogni singolo lavoratore dal giorno successivo all’acquisto e prima dell'inizio della prestazione) e che prevede in caso di inottemperanza la maxi sanzione per lavoro nero.

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