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Dal 12 ottobre 2017 obbligo comunicazione Inail di infortunio breve - nota informativa
Data: 12/10/2017

Dal 12 ottobre 2017 i datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

L’Inail, con la circolare n. 42 del 12 ottobre 2017, ha fornito le istruzioni operative per consentire l’osservanza dell’obbligo.

Nel caso in cui l’infortunio sul lavoro preveda un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio (ai sensi dell’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni apportate, da ultimo con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151).

L’obbligo della comunicazione di infortunio sul lavoro che comporti un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di infortunio di cui al richiamato art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (art.18, co. 1, lett. r)).

SANZIONI:

Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro.

ADEMPIMENTI DEI LAVORATORI:

Il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico: ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. In tal modo potrà assolvere all'obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità.

Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

Fonte: legge 27 febbraio 2017 n. 19, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge c.d. "Milleproroghe" n. 244/2016.

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